Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 708 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

      «Art. 708-bis. - (Tentativo di mediazione familiare). - In ogni stato e grado dei giudizi di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di successiva modifica delle relative condizioni, in presenza di figli minori, nonché nei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni o del giudice tutelare, qualora ne ravvisi la necessità, il giudice può invitare le parti ad avvalersi dell'attività di un mediatore familiare presente nel territorio di residenza di entrambe o di una sola delle parti.
      Al fine di cui al primo comma il giudice può disporre un rinvio del giudizio di almeno tre mesi, rinnovabile una sola volta allo scopo di consentire alle parti di giungere ad un accordo, ai sensi del citato primo comma, in ordine alle condizioni di separazione da sottoporre al tribunale stesso».